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Durata minima del contratto

Dettagli.

Per le Imprese:

  • Beni mobili
  • Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988.
  • Beni immobili
    Per l’impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31.12.1988. Qualora l’applicazione della regola del periodo precedente determini un risultato inferiore ad undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.

Per i Professionisti

  • Beni mobili
    La deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario.
  • Beni immobili
  • La deduzione dei canoni è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente ministeriale in relazione all’attività esercitata dal professionista e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni (di fatto, poichè il coefficiente di ammortamento per la tipologia di immobile generalmente utilizzato dai professionisti è il 3%, la durata minima fiscalmente ammessa del contratto di locazione finanziaria è pari a quindici anni).